Etichettatura alimentare: guida completa al Reg. UE 1169/11

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011, noto anche come “Regolamento informazioni al consumatore”, stabilisce i requisiti obbligatori per la fornitura di informazioni sugli alimenti, applicandosi a tutti gli operatori del settore alimentare che commercializzano prodotti preimballati nell’Unione Europea.

Etichettatura alimentare reg 1169 - haccpeasy.it

Introduzione

L’etichettatura alimentare regolamento UE 1169 rappresenta uno degli aspetti fondamentali della sicurezza alimentare e della tutela del consumatore. Il Regolamento (UE) n. 1169/2011, noto anche come “Regolamento informazioni al consumatore”, stabilisce i requisiti obbligatori per la fornitura di informazioni sugli alimenti, applicandosi a tutti gli operatori del settore alimentare che commercializzano prodotti preimballati nell’Unione Europea.

In questo articolo analizziamo i principi generali del Reg. 1169/11, le informazioni obbligatorie richieste e l’impatto operativo per le imprese alimentari. Approfondimenti specifici saranno disponibili in articoli dedicati che saranno pubblicatiè+ik nelle prossime settimane.

Etichettatura alimentare Regolamento UE 1169: obiettivi

Il regolamento si basa su tre obiettivi fondamentali:

  1. Garantire un elevato livello di protezione della salute dei consumatori;
  2. Assicurare il diritto all’informazione in modo chiaro, leggibile e comprensibile;
  3. Favorire la libera circolazione degli alimenti nell’Unione Europea, armonizzando le normative etichettatura dei diversi Stati membri.

Ambito di applicazione

Il Reg. 1169/2011 si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti da collettività (mense, ristoranti, catering), nonché ai prodotti destinati alla vendita al dettaglio.

Non si applica invece a:

  • alimenti non preimballati (salvo requisiti nazionali),
  • alimenti destinati ad uso industriale intermedio.

Le informazioni obbligatorie in etichetta (Art. 9)

Secondo l’articolo 9 del regolamento, le informazioni obbligatorie da riportare sull’etichetta di un alimento preimballato sono:

  1. Denominazione dell’alimento
  2. Elenco degli ingredienti
  3. Allergeni (evidenziati nell’elenco ingredienti)
  4. Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (QUID)
  5. Quantità netta dell’alimento
  6. Termine minimo di conservazione o data di scadenza
  7. Condizioni particolari di conservazione e/o utilizzazione
  8. Nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile
  9. Paese d’origine o luogo di provenienza, se previsto
  10. Istruzioni per l’uso, se necessarie
  11. Titolo alcolometrico volumico, se superiore all’1,2% per bevande
  12. Dichiarazione nutrizionale

Ciascuna di queste voci sarà oggetto di un articolo specifico, per approfondire con esempi pratici, riferimenti normativi secondari e casistiche particolari.

Altri elementi chiave del Regolamento

1. Leggibilità e presentazione grafica

L’art. 13 stabilisce che le informazioni devono essere facilmente leggibili, con caratteri di dimensioni minime: altezza x di almeno 1,2 mm, o 0,9 mm per confezioni inferiori a 80 cm². Il contrasto visivo tra testo e fondo è anch’esso rilevante.

2. Lingua dell’etichettatura

Le informazioni devono essere fornite in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato. In Italia, ovviamente, è obbligatorio l’uso della lingua italiana.

3. Etichettatura volontaria

Il regolamento consente l’aggiunta di informazioni volontarie, purché non ingannevoli, non ambigue e non confondano il consumatore. Tra queste: indicazioni su impatto ambientale, etica, origine degli ingredienti, ecc.

4. Alimenti non preimballati

L’articolo 44 prevede che gli Stati membri possano legiferare in merito alle informazioni da fornire per gli alimenti venduti sfusi, compresi quelli venduti al consumatore finale o da collettività. In Italia, si applica il D.Lgs. 231/2017, che richiede comunque l’indicazione degli allergeni.

Ruolo degli operatori del settore alimentare (OSA)

L’OSA responsabile del prodotto (generalmente il primo operatore che immette l’alimento sul mercato UE) è tenuto a garantire la correttezza, completezza e aggiornamento delle informazioni in etichetta. Il mancato rispetto delle prescrizioni comporta sanzioni amministrative e penali, oltre a rischi per la sicurezza e la reputazione aziendale.

Sanzioni e controlli

Il D.Lgs. 231/2017 ha recepito in Italia le disposizioni del Regolamento UE, stabilendo sanzioni pecuniarie da 1.000 a 40.000 euro, variabili in base alla violazione. Gli enti preposti al controllo includono: ASL, ICQRF, NAS e autorità doganali.

Prossimi approfondimenti:

Per facilitare l’applicazione pratica delle disposizioni del regolamento, nei prossimi articoli saranno approfonditi i seguenti temi:

  • Come si determina la denominazione legale vs. descrittiva
  • Redazione dell’elenco ingredienti e allergeni
  • Applicazione corretta del QUID
  • Etichettatura nutrizionale: calcolo e layout
  • Origine obbligatoria: casi applicativi (carni, latte, etc.)
  • Etichettatura degli alimenti online

Conclusione

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 rappresenta la base normativa di riferimento per l’etichettatura alimentare in Europa. Una corretta interpretazione e applicazione delle sue disposizioni è cruciale per tutte le imprese alimentari, sia in ambito B2B che B2C. Per restare aggiornati e garantire la conformità, è essenziale affiancarsi a consulenti competenti e strutturare un sistema di controllo interno efficace.

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