Le indicazioni obbligatorie in etichetta

Le indicazioni obbligatorie in etichetta sono descritte nel Reg. UE 1169/11 e sono previste sia per i prodotti preimballati, sia per i prodotti sfusi o preimballati per la vendita diretta.

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Le indicazioni obbligatorie in etichetta alimentare

L’ etichetta dei prodotti alimentari è sempre più ricca di informazioni; ma chi ci fa veramente caso?

In questo articolo introduciamo alcuni concetti di una materia complessa, l’etichettatura, ma che è fondamentale conoscere per scegliere bene i nostri alimenti.

Già  dalla denominazione di vendita possiamo avere delle informazioni importanti, ma è fondamentale imparare ad utilizzare al meglio le informazioni presenti nell’elenco degli ingredienti e nell’etichetta nutrizionale per orientare le nostre scelte.

Esistono delle normative che regolamentano la presentazione e la pubblicità  dei prodotti alimentari e che, quindi, stabiliscono la conformità  di un’etichetta alimentare.

Una recente novità , introdotta a livello europeo a partire dal 13 dicembre 2014, prevede l’applicazione di regole che precedentemente si applicavano ai prodotti confezionati, anche agli alimenti sfusi destinati alla collettività , come ad esempio i pasti somministrati in mense, catering o esercizi di ristorazione commerciale.

L’obiettivo del legislatore è garantire un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all’informazione.

Cosa prevede la norma per l’etichetta alimentare

Da un punto di vista normativo, un «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») è definito come qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato al consumo umano.

Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento.

Un «Alimento non trasformato» è un alimento che NON ha subito un mutamento del suo stato iniziale. Ad esempio una carne fresca che è stata semplicemente tagliata in parti più piccole, senza aggiunta di altri ingredienti.

Un «Alimento trasformato» è un alimento che ha subito un mutamento del suo stato iniziale. Alcuni esempi sono il latte sterilizzato o UHT, il tonno in scatola, i prodotti da forno, le confetture, ecc. Questi sono tutti esempi di prodotti trasformati.

Le indicazioni previste come obbligatorie in etichetta (Reg. UE 1169/11) sono:

  1. La denominazione dell’alimento, l’elenco ingredienti e degli allergeni
  2. La quantità netta
  3. Il TMC (o termine minimo di conservazione) o la data di scadenza
  4. Le Condizioni d’uso o le modalità di conservazione
  5. Il Nome o la Ragione sociale, l’indirizzo dell’azienda che commercializza il prodotto
  6. L’Origine
  7. Le Istruzioni d’uso
  8. La Dichiarazione nutrizionale

A proposito dell’origine è importante sottolineare che, in generale, l’indicazione è obbligatoria in tutti in quei casi in cui l’omissione dell’informazione potrebbe trarre in inganno il consumatore. Ma è obbligatoria anche, ad esempio, per le carni, per l’olio extravergine di oliva, per l’olio di oliva vergine o per gli ortofrutticoli freschi che, se venduti sfusi, devono riportare indicazioni sulla provenienza, la categoria, il calibro e il prezzo al kg.

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