Ortofrutticoli: commercializzazione

La commercializzazione di prodotti ortofrutticoli è disciplinata sia da regolamenti comunitari (Reg. UE 543/11) che da leggi nazionali che prevedono delle indicazioni obbligatorie da fornire al consumatore al momento della vendita.

Ortofrutticoli: commercializzazione - haccpeasy.it

Ortofrutticoli: commercializzazione

La commercializzazione di prodotti ortofrutticoli è disciplinata sia da regolamenti comunitari (Reg. UE 543/11) che da leggi nazionali (D.Lgs.109/92) che prevedono delle indicazioni obbligatorie da fornire al consumatore al momento della vendita.

Tali indicazioni obbligatorie devono essere riportate:

  1. per la vendita di prodotti ortofrutticoli freschi venduti sfusi
  2. per la vendita di prodotti ortofrutticoli freschi preincartati (le vaschette confezionate dal personale della grande distribuzione direttamente nei punti vendita e messe a disposizione nei banchi a libero servizio)
  3. per i prodotti ortofrutticoli freschi preimballati/preconfezionati.

La vendita al dettaglio dei prodotti sfusi

 Nella vendita al dettaglio le indicazioni sono presentate in modo chiaro e leggibile. Questo ci dice l’art. 6 del Reg. UE 543/11.

I prodotti sono posti in vendita allo stato sfuso a condizione che sia esposto un cartello o un’etichetta con le seguenti informazioni:

  • Il paese di origine: è riportato il nome completo del paese di origine. Per i prodotti originari di uno Stato membro, il nome è indicato nella lingua del paese di origine o in ogni altra lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione. Per gli altri prodotti, il nome è indicato in una lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione.
  • la denominazione di vendita (non necessaria se il prodotto è visibile)
  • la categoria e la varietà  o tipo commerciale
  • il prezzo al chilo, in modo tale da non indurre in errore il consumatore.

La vendita di ortofrutticoli preconfezionati

I prodotti presentati in imballaggi preconfezionati (direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), mostrano il peso netto, oltre a tutte le indicazioni previste dalle norme di commercializzazione.

Se i prodotti sono venduti al pezzo, l’obbligo di indicare il peso netto non si applica se il numero di pezzi può essere facilmente verificato dall’esterno o se è riportato in etichetta.

Quali sono le caratteristiche minime di qualità dei prodotti ortofrutticoli?

L’allegato I del Reg. UE 543/11 riporta le norme di commercializzazione (di cui all’art. 3).

La parte A è relativa alla norma di commercializzazione generale, mentre la parte B è relativa alle norme di commercializzazione specifiche.

Le caratteristiche minime di qualità dei prodotti ortofrutticoli freschi

Gli ortofrutticoli freschi si presentano:
interi;

sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;

puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;

praticamente privi di parassiti;

praticamente esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti;

privi di umidità esterna anormale;

privi di odore e/o sapore estranei.

I prodotti ortofrutticoli, inoltre, devono presentarsi in uno stato tale da consentire:
il trasporto e le operazioni connesse,
l’arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

I prodotti devono essere sviluppati (né troppo, né troppo poco) e i frutti devono avere un grado di maturazione sufficiente, ma non eccessivo. Lo stato di sviluppo e di maturazione dei prodotti devono essere tali da consentire il proseguimento del loro processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato.

Tuttavia, in ciascuna partita è ammessa una tolleranza del 10 % in numero o in peso di prodotti non rispondenti ai requisiti qualitativi minimi. In tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non devono superare il 2 % del totale.