HACCP semplificato in Emilia Romagna

La Delibera della Regione Emilia Romagna, partendo dal considerando 15 del Reg. CE 852/04, richiama la necessità di flessibilità per le piccole imprese e definisce le tipologie di azienda che possono avvalersi della semplificazione.

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HACCP semplificato in Emilia Romagna

La D.G.R. Emilia Romagna 1869/200 prevede la possibilità per alcune tipologie di attività  di avvalersi dell’applicazione semplificata delle procedure sull’autocontrollo (HACCP). Prima di tutto, ricordiamo che nella Delibera si fa riferimento al punto n°15 dei considerando del Reg. CE 852/04, parole su cui è importante soffermarsi per capire l’importanza della semplificazione.

Vediamo i punti chiave previsti dal considerando:

  • I requisiti del sistema HACCP tengono conto dei principi contenuti nel Codex Alimentarius
  • tali requisiti sono flessibili per poter essere applicati in qualsiasi situazione, anche nelle piccole imprese
  • in alcune aziende non sono identificabili i limiti critici
  • le norme di corretta prassi igienica possono sostituire la sorveglianza dei CCP
  • la natura e la complessità delle registrazioni sono legate alla tipologia di azienda

Dato che i principi del metodo HACCP devono essere tradotti in pratica anche nelle piccole imprese, è importante calarsi nel contesto e adeguare la complessità di applicazione del metodo alle realtà più semplici.

Nelle parole del considerando 15 del Reg. CE 852/04, quindi, il legislatore europeo già richiama la necessità di una certa flessibilità.

Perché è così importante la flessibilità

In aggiunta a quanto già evidenziato, l’art. 5 del regolamento citato prevede che la documentazione e le registrazioni devono essere adeguate alla natura e alle dimensione dell’impresa.

Particolarmente rilevante è il fatto che nella delibera si sottolinea che la reale esigenza è quella di:

“favorire l’applicazione consapevole e sostanziale di sistemi di autocontrollo semplici, essenziali e compatibili con le dimensioni aziendali”.

In buona sostanza, un consulente che appesantisce la documentazione sull’autocontrollo con registrazioni su registrazioni mette in difficoltà l’OSA, soprattutto perché lo mette di fronte a un onere inutile.

Inoltre, possiamo affermare che su un piano “formale” una mole esagerata di carte da compilare non tutela maggiormente il suo cliente, anzi…

Ciò che è utile e ha un senso è:

implementare un piano di autocontrollo il più possibile snello, chiaro ed essenziale.

In questo modo l’OSA ha la possibilità di utilizzare il piano di autocontrollo come uno strumento di lavoro utile allo scopo, e cioè la sorveglianza sul processo per ottenere prodotti alimentari salubri per il consumatore.

Le attività che rientrano nella semplificazione

La Regione Emilia Romagna individua delle tipologie di imprese alimentari per le quali è possibile avvalersi di applicazione semplificata dell’autocontrollo.

Vediamo quali sono queste attività :

  1. Settori alimentari che non svolgono alcuna attività di preparazione, produzione o trasformazione di prodotti alimentari, oppure che svolgono semplici operazioni di preparazione degli alimenti.
  2. Settori alimentari, in cui la manipolazione degli alimenti segue procedure consolidate, che costituiscono spesso parte della normale formazione professionale degli operatori del settore in questione.

Sono escluse quelle attività  che non sono presenti nelle tabelle riportate in allegato alla delibera.

Nella Delibera sono riportate le seguenti tabelle riassuntive sulle principali tipologie di attività e le modalità di controllo dei pericoli specifiche per tipologia, a cui rimandiamo per un opportuno approfondimento.