Sede dello stabilimento produttivo in etichetta

Approvato lo schema di disegno di legge per reintrodurre l’obbligo di indicare la sede dello stabilimento di produzione in etichetta. L’ufficio stampa del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha reso noto, in data 10 settembre, che il governo ha approvato lo schema di disegno di legge per la reintroduzione dell’indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione nell’etichetta dei prodotti imballati.

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Sede dello stabilimento produttivo in etichetta

Approvato lo schema di disegno di legge per reintrodurre l’obbligo di indicare la sede dello stabilimento di produzione in etichetta.

L’ufficio stampa del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha reso noto, in data 10 settembre, che il governo ha approvato lo schema di disegno di legge per la reintroduzione dell’indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione nell’etichetta dei prodotti imballati.


La nostra normativa nazionale (il D.Lgs. 109/92) prevedeva già  tra le indicazioni obbligatorie proprio l’indicazione della sede dello stabilimento produttivo.

Ma nel regolamento UE 1169/11, il cosiddetto Food Information to Consumers, è previsto di riportare solo la ragione sociale dell’azienda che distribuisce il prodotto. Non si accenna al produttore.
Nel comunicato stampa si legge che l’obbligo di indicazione della sede dello stabilimento, però, riguarderà  gli alimenti prodotti in Italia e destinati al mercato italiano.


Il Ministro Martina ha dichiarato

“non ci fermiamo qui, porteremo avanti la nostra battaglia anche in Europa, perchè l’etichettatura sia sempre più completa, a partire dall’indicazione dell’origine degli alimenti. Per noi si tratta di un punto cruciale, perché la valorizzazione della distintività del modello agroalimentare italiano passa anche da qui”.

Una buona notizia?

Detta così sembra davvero una buona notizia.
Inoltre, il Ministro ha affermato che “partirà a breve la notifica della norma alle autorità  europee per la preventiva autorizzazione”.

Su questa dichiarazione sono sorte delle perplessità.


Infatti, come scrive Dario Dongo su “Il fatto alimentare”, in realtà come l’ufficio legale del ministero ben sa e tutti possono verificare nel citato regolamento non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva (leggi articolo).


In molti prodotti confezionati in commercio nel nostro paese, continua comunque a figurare l’informazione sul produttore. Quindi molte aziende hanno continuato a fornire un’informazione, di fatto, non obbligatoria.


In Europa si parla e si è parlato tanto di trasparenza, chiarezza nella comunicazione al consumatore, ecc., e poi non si richiede obbligatoriamente un’informazione così importante e a tutela del consumatore stesso.


Non resta che augurarci che le valide motivazioni a supporto di questa battaglia, portata avanti da tempo da Great Italian Food Trade e da Il fatto alimentare, vengano ascoltate dalla Commissione Europea.

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