MOCA in plastica: l’attuazione del Green Deal Europeo

MOCA in plastica: l’attuazione del Green Deal Europeo – Il Green Deal europeo (o Patto Verde europeo) comprende un insieme di iniziative politiche proposte dalla commissione europea con la finalità di raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050. Riguarda l’intero comparto produttivo e non solo il settore alimentare.

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MOCA in plastica: l’attuazione del Green Deal Europeo

MOCA in plastica: l’attuazione del Green Deal Europeo – Il Green Deal europeo (o Patto Verde europeo) comprende un insieme di iniziative politiche proposte dalla commissione europea con la finalità di raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050. Riguarda l’intero comparto produttivo e non solo il settore alimentare.

La riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica è uno degli obiettivi principali del legislatore europeo.

Infatti, a livello normativo si intende focalizzare maggiormente l’attenzione sui materiali plastici utilizzati come imballaggi alimentari, in particolare sulla riduzione del loro impatto ambientale.

La Direttiva 2019/904 del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica nell’ambiente è stata pubblicata il 12 giugno 2019.

La commissione europea ha reso poi disponibili le linee guida sui SUP (Single-Use plastics) del 31 maggio 2021 C(2021) 3762 per fornire agli Stati membri un supporto interpretativo della Direttiva.

Il Decreto Legislativo 196/2021 è il recepimento della Direttiva 904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.

Cosa prevede il D. Lgs. 196/2021

Il decreto reca misure volte a prevenire l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana.

L’obiettivo è promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo:

  • alla riduzione della produzione di rifiuti,
  • al corretto funzionamento del mercato
  • alla promozione di comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica
  • alla promozione dell’utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per le bevande.

Il decreto si applica:

  • ai prodotti in plastica monouso di cui all’Allegato,
  • ai prodotti in plastica oxo-degradabile,
  • agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Alcune definizioni

Plastica monouso: un prodotto realizzato parzialmente o interamente in plastica che non è concepito per essere riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato realizzato (ad esempio, le bottiglie di acqua minerale, che non sono destinate al riutilizzo).

Plastiche oxo-degradabili: sono plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in micro-frammenti o la decomposizione chimica;

Plastiche biodegradabili: sono prodotti in plastica in grado di subire una decomposizione fisica e biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO2), biomassa e acqua, ed è secondo le norme UE in materia di imballaggi recuperabile con compostaggio e digestione anaerobica.

Le misure previste

Le misure previste per la riduzione dell’incidenza di alcuni prodotti di plastica dell’ambiente prevedono

  • la riduzione del consumo
  • la restrizione all’immissione sul mercato
  • il soddisfacimento di requisiti specifici di prodotti o di obiettivi sia di responsabilità condivisa che di raccolta differenziata
  • la marcatura (con emanazione Reg. UE 2020/2151)

La riduzione del consumo

Nella parte A dell’allegato del D.Lgs. 196/2021 è riportato l’elenco dei prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 4 sulla riduzione del consumo:

1) Tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi
2) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

  • destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
  • generalmente consumati direttamente dal recipiente;
  • pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, compresi i contenitori per fast food o per latri pasti pronti per il consumo immediato.

La restrizione all’immissione sul mercato

La parte B dell’allegato del D.Lgs. 196/2021 riporta l’elenco dei prodotti in plastica monouso e dei prodotti di plastica oxo-degradabile di cui è vietata l’immissione sul mercato:

Vediamo di seguito il dettaglio di tali prodotti:


Bastoncini cotonati
Posate (forchette, coltelli, cucchiaini, bacchette)
Piatti
Cannucce
Agitatori per bevande
Aste per palloncini

Contenitori per bevande il polistirene espanso e relativi tappi e coperchi

Tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi

Contenitori per alimenti in polistirene espanso che soddisfano i seguenti criteri:

  • per il consumo immediato, sul posto o da asporto;
  • sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
  • pronti per il consumo senza ulteriore preparazione (compresi contenitori per fast food o pasti per consumo immediato)

È prevista una misura transitoria: la messa a disposizione sul mercato è consentita fino a esaurimento scorte, a condizione che possa essere dimostrato l’acquisto da un
fornitore in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto.

Soddisfacimento di requisiti specifici, responsabilità condivisa e raccolta differenziata

La normativa prevede che dal 2025, le bottiglie in PET come componente principale, conterranno almeno il 25% di plastica riciclata, mentre dal 2030, ne conterranno almeno il 30%.

La raccolta differenziata è finalizzata al riciclaggio e al rispetto delle percentuali minime di utilizzo di plastica riciclata:

entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti monouso pari al 77% rispetto a quelli immessi sul mercato; entro il 2029, di una quantità pari al 90%.

Il decreto intende incentivare l’adozione di comportamenti responsabili nell’acquisto di prodotti in plastica monouso ed informare sulla disponibilità di alternative riutilizzabili, sull’incidenza sull’ambiente causata dalla dispersione o errato smaltimento, sull’impatto ambientale delle cattive prassi, sulle modalità di conferimento dei prodotti biodegradabili e compostabili certificati EN 13432 con i rifiuti organici.

La marcatura

Marcatura per tazze e i bicchieri per bevande fabbricati interamente in plastica.

La marcatura deve essere stampata o incisa/in rilievo.
La marcatura per tazze e bicchieri immessi sul mercato prima del 4/7/2022 può essere apposta sotto forma di adesivo.

Ubicazione della marcatura delle tazze e dei bicchieri per bevande fabbricati parzialmente in plastica

Tazze e bicchieri tradizionali: posta orizzontalmente sulla superficie esterna lontano dal bordo per
evitare il contatto con la bocca del consumatore nel momento dell’utilizzo. La marcatura non deve essere posta sotto la base della tazza o del bicchiere.


Bicchieri tipo flûte da champagne: posta orizzontalmente sulla superficie esterna dei bicchieri, ivi compreso il lato superiore della base del piede; lontano dal bordo per evitare il contatto con la bocca del consumatore nel momento dell’utilizzo. La marcatura non deve essere posta sotto la base del bicchiere.


Se non è possibile apporre la marcatura orizzontalmente a causa della forma o delle dimensioni della tazza o del bicchiere,

la marcatura può essere ruotata di 90° e collocata verticalmente. I riquadri che contengono la marcatura non devono essere separati.

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