Richiamo prodotto per rischio chimico

I recenti casi di allerta sanitaria legati alla presenza, superiore al limite di legge, di un noto fungicida utilizzato nella filiera del riso, rappresentano un tipico esempio di rischio chimico nel settore alimentare. Come si deve gestire un’allerta sanitaria dal punto di vista dell’OSA?

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Richiamo prodotto per rischio chimico: il caso del riso vialone nano

Richiamo prodotto per rischio chimico. Questa è la motivazione del richiamo pubblicato sul sito del Ministero della Salute pochi giorni fa, precisamente il 23 gennaio 2023.

Ciò che ha determinato il richiamo del prodotto è la possibile presenza di Triciclazolo oltre il limite di legge e ha riguardato diversi brand del prodotto “riso vialone nano”. Le avvertenze del ministero informano il consumatore di non utilizzare il prodotto e di riportarlo al punto vendita dove ha effettuato l’acquisto.

Il triciclazolo è un fungicida che viene rapidamente assorbito dai tessuti vegetali del riso. Una volta passato all’interno dell’apparato fogliare, si ridistribuisce nella pianta prevenendo in maniera efficace l’infezione di brusone (Piricularia oryzae).

Il Reg. CE 396/05 ha abbassato a 0.01 mg/Kg il valore di LMR (livello massimo di residui) per il triciclazolo nel riso.

Come possiamo riscontrare analizzando le ultime allerte alimentari, il superamento di questo limite di legge ha coinvolto diverse aziende del settore, da svariate settimane ormai. Vediamo di seguito come si deve comportare l’OSA.

Quando l’azienda effettua delle analisi di monitoraggio nell’ambito del proprio piano di autocontrollo HACCP e riscontra il superamento del limite di legge, partono le procedure di ritiro/richiamo dal mercato.

Nella predisposizione del manuale HACCP l’OSA deve indicare le modalità con cui gestire l’allerta e deve predisporre un’apposita modulistica per contattare aziende clienti, consumatori e autorità competenti.

Tornando al caso specifico del riso, un produttore potrebbe avere diversi canali di distribuzione approvvigionando, ad esempio:

  • la GDO (Grande Distribuzione Organizzata)
  • i supermercati
  • i grossisti (che a loro volta riforniscono dettaglianti o pubblici esercizi)
  • le aziende di ristorazione collettiva
  • le aziende di ristorazione commerciale.

Le procedure di ritiro/richiamo

In caso di una problematica come quella descritta, quindi, il produttore effettua un controllo sul lotto incriminato verificando quanto prodotto è ancora in magazzino e quanto e a chi è stato venduto.

Una volta identificato il lotto coinvolto eventualmente ancora presente in azienda, l’OSA provvede a isolarlo dalla merce conforme e a identificarlo chiaramente in modo che il personale operativo non lo utilizzi per errore.

Una volta individuati i destinatari della merce non conforme (attraverso i sistemi previsti in azienda. Ad esempio la verifica della presenza del lotto in questione nei documenti commerciali) il responsabile aziendale provvede a inviare l’informativa in cui riporta i dettagli del prodotto e la motivazione che ha scatenato le procedure di ritiro/richiamo.

È opportuno precisare che non sussiste l’obbligo per il produttore di riportare il numero di lotto in fattura, tuttavia questa scelta può rivelarsi utile e consentire una semplice gestione proprio nei casi in cui occorre trovare velocemente i destinatari della merce che presenta anomalie.

L’informativa deve essere predisposta anche nei confronti del consumatore (si pensi alla clientela del supermercato a cui il produttore ha venduto il riso). Nel manuale HACCP è opportuno, inoltre, che l’OSA indichi i riferimenti della ATS/ASL/AUSL territorialmente competente.

L’OSA ha l’obbligo di informare l’Autorità Competente che, a sua volta, provvede alle verifiche necessarie.

L’attivazione delle procedure di allerta, pertanto, sono fondamentali per tutelare la salute del consumatore ed è cruciale un’implementazione precisa e puntuale di una procedura di gestione di queste situazioni che si rivelano molto più frequenti di quanto si possa immaginare.

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