I MOCA e l’idoneità allo scopo

Un MOCA idoneo all’uso non deve trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da comportare un pericolo per la salute, una modifica inaccettabile della composizione e un deterioramento delle caratteristiche sensoriali.

I MOCA e l’idoneità allo scopo

In un post precedente del blog abbiamo introdotto alcuni tra gli obblighi principali di un operatore economico che si occupa di “MOCA” che, come abbiamo visto, è un acronimo che significa Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti.

Vediamo adesso cosa si intende per “idoneità allo scopo”.

La norma quadro (il Regolamento CE 1935/04) prevede che tutti i materiali e oggetti a contatto con gli alimenti MOCA devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione e, in condizioni d’impiego normale o prevedibile, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da:

  • costituire un pericolo per la salute umana,
  • comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari,
  • comportare un deterioramento delle caratteristiche sensoriali.

Calandoci nei panni dell’utilizzatore, possiamo dire che l’OSA (Operatore del Settore Alimentare, un ristoratore ad esempio) può verificare l’idoneità allo scopo del MOCA mediante valutazione delle specifiche del materiale riportate in scheda tecnica dal produttore o in base alle indicazioni aggiuntive riportate in etichetta (come ad esempio la presenza di simboli). Questo tipo di verifica è basata esclusivamente su un controllo documentale.

Ma quali controlli effettuare sul materiale da un punto di vista analitico per valutarne l’idoneità allo scopo?

Da un punto di vista analitico, i parametri da verificare e che influenzano le performance del materiale e la sua specificità d’uso possono essere:

1) tipologia di materiale,

2) permeabilità ai gas, in particolare ossigeno e vapore acqueo,

3) condizioni d’impiego (temperature di termosaldatura, trattamenti termici sul prodotto finito confezionato),

4) tipo di simulante utilizzato per le prove di cessione.

Nei prossimi post approfondiremo numerosi aspetti legati ai parametri appena elencati. La normativa è molto articolata e comprende sia norme nazionali sia regolamenti europei.

Spesso ci soffermeremo sul D.M. 21 marzo 1973, un decreto datato e più volte modificato, sia su richiesta delle imprese interessate, sia per conformarsi a quanto stabilito nell’Unione europea. Nel D.M. del 73 sono stati disciplinati, i seguenti materiali:

  • materie plastiche
  • gomma
  • cellulosa rigenerata
  • carta e cartone
  • vetro
  • acciaio inossidabile.

Continua a seguirci per approfondimenti sul tema!

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