Obblighi degli operatori MOCA

Tra gli obblighi degli Operatori Economici del settore MOCA rientrano: l’obbligo di notifica (ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 29/2017), la verifica dell’idoneità d’uso, la predisposizione della dichiarazione di conformità e dell’etichettatura. l’implementazione di un sistema di rintracciabilità.

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Obblighi degli operatori MOCA

Iniziamo questo nuovo articolo del blog chiarendo chi sono gli operatori MOCA, per poi addentrarci nella normativa che stabilisce gli adempimenti per le aziende del settore.

MOCA è un acronimo che significa Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti. Il Regolamento CE 1935/04 chiarisce che questi materiali sono quelli destinati ad essere messi a contatto con prodotti alimentari, che sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a tal fine, oppure sono materiali di cui si prevede che possano essere messi a contatto con il cibo.

Stiamo parlando, quindi, di una vastissima famiglia di materiali che costituiscono attrezzature varie, utensili da cucina, posate, piatti, imballaggi, ma anche macchine alimentari e parti di esse che vanno a contatto con alimenti, ecc.. Non sono considerati MOCA i materiali di copertura o di rivestimento, gli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico (caratteristiche descritte nel DM 174/2004).

L’articolo 2 del Reg. CE1935/04 definisce l’impresa come “ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolga attività connesse con qualunque fase della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione dei materiali e degli oggetti“. Un Operatore MOCA, quindi, può essere ad esempio un produttore, ma anche un importatore, o ancora un grossista che vende MOCA ad altre aziende.

Cosa prevede la normativa vigente?

Obblighi degli operatori MOCA e la normativa di riferimento: vediamo ora cosa devono fare gli operatori del settore e quali sono le normative nazionali ed europee di riferimento.

Con il D.Lgs. 29/2017 art. 6 è stato introdotto l’obbligo di notifica all’Autorità Competente per territorio per tutti quegli stabilimenti che svolgono le seguenti attività:

  • produzione in proprio o conto terzi di MOCA
  • trasformazione di materie prime (esempio: produzione di poliaccoppiati, formatura di vaschette a partire da film plastici, ecc.)
  • produzione di componenti MOCA per macchine alimentari
  • assemblaggio (esempio produzione di macchine, elettrodomestici, ecc.)

In questi casi l’azienda deve riportare direttamente in SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) l’attività svolta in ambito MOCA.

Idoneità allo scopo, dichiarazione di conformità e altri obblighi

L’Operatore Economico (OE) deve garantire l’idoneità allo scopo del MOCA, deve emettere una dichiarazione di conformità (DCC, ai sensi dell’art. 16 del Reg. CE 1935/04) e deve rispettare le regole in materia di etichettatura dei MOCA.

L’adeguatezza all’uso viene verificata dall’OE attraverso la valutazione delle specifiche del materiale riportate in scheda tecnica. I parametri oggetto di verifica possono essere: tipo di materiale, permeabilità a vapore acqueo e ossigeno, condizioni d’impiego e tipologia di simulante utilizzato per i test di migrazione.

La Dichiarazione di Conformità (DCC) comprende alcuni elementi essenziali (si veda la Nota Ministeriale 32249 del 11/10/2011) come: un’esplicita dichiarazione di conformità alla normativa di riferimento generale e alla normativa specifica, indicazioni sull’identità del produttore, indicazioni sull’identità dell’importatore, indicazioni sul tipo di materiale utilizzato ed eventuali limitazioni d’uso, data e firma del responsabile.

L’etichettatura dei materiali e oggetti a contatto con gli alimenti deve avvenire in conformità con le disposizioni del Regolamento. Devono essere presenti:

  • la dicitura “per contatto con i prodotti alimentari” o il noto simbolo
  • se necessario, speciali istruzioni per un uso sicuro e adeguato
  • il nome o la ragione sociale, l’indirizzo o la sede del produttore, del trasformatore o del commerciante
Simbolo di “adatto ai prodotti alimentari”

L’Operatore Economico, infine, dispone di sistemi e di procedure che permettono di garantire la rintracciabilità dei MOCA , così come previsto all’art. 17 del Regolamento CE 1935/04. Nei prossimi post approfondiremo ciascuno di questi temi. Se lavori nel settore e hai bisogno di un preventivo non esitare a contattarci!

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