Dichiarazione di conformità MOCA

La Dichiarazione di Conformità (DdC) MOCA serve a trasmettere le informazioni necessarie per garantire la conformità lungo tutta la catena di distribuzione. Deve essere accompagnata da idonea Documentazione di supporto (DdS).

Dichiarazione di conformità MOCA

Cos’è e a cosa serve la DdC? Come abbiamo già introdotto sul nostro sito, l’obbligo di Dichiarazione di Conformità MOCA è descritto all’art. 16 del regolamento quadro, il Reg. CE 1935/04.

Si tratta di un documento utile e necessario a trasmettere le informazioni necessarie per garantire il mantenimento della conformità lungo tutta la catena di distribuzione. Si tratta di informazioni utili alle parti coinvolte e verificabili dall’Autorità Competente, preposta al controllo.

La Nota Ministeriale 32249 del 11/10/2011 rappresenta un importante documento di riferimento per gli operatori economici, infatti, riporta i contenuti minimi da indicare:

  • un’esplicita dichiarazione di conformità alla normativa di riferimento generale e alla normativa specifica,
  • indicazioni sull’identità del produttore,
  • indicazioni sull’identità dell’importatore,
  • indicazioni sul tipo di materiale utilizzato ed eventuali limitazioni d’uso,
  • data e firma del responsabile.

Parliamo di “contenuti minimi” in quanto queste sono le informazioni necessarie in assenza di prescrizioni più “stringenti” previste da normative verticali.

Nella Nota Ministeriale già citata è riportata anche una tabella riassuntiva con i rifermenti a norme specifiche comunitarie e nazionali come, ad esempio, nel caso delle plastiche (Reg.(UE) n. 10 /2011), delle plastiche riciclate (Reg. (CE) n. 282/2008), degli utensili da cucina in plastica a base di poliammide e di melammina (Reg. (UE) n. 284/2011).

E ancora: materiali attivi e intelligenti (Reg. (CE) n. 450/2009), ceramiche (direttiva 2005/31, direttiva 2005/31), banda stagnata e cromata (DD.MM. 18/02/1984, n. 405 del
13/07/1995, DM 1/06/88, n.243).

Documentazione di supporto – DdS

È molto importante che sia presente una documentazione appropriata a supportare e dimostrare quanto presente nella DdC (ad esempio risultati delle prove analitiche, calcoli, ecc.). L’operatore economico ha quindi l’obbligo di produrre la DdC ma deve anche esibire la documentazione di supporto all’Autorità Competente su richiesta.

A livello nazionale il concetto di DdS è riferito alla “dimostrazione” di conformità prevista nella legislazione nazionale. Si vedano a tal proposito gli art. 6 e 7 del DM 21/3/1973:

“art. 6 Le imprese che producono oggetti..per contatto con sostanze alimentari […] sono tenute a controllarne la rispondenza alle norme […] e a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli e accertamenti necessari. Ogni partita deve essere corredata da dichiarazione del produttore attestante che gli oggetti […] sono conformi alle norme vigenti.

art. 7 L’utilizzazione in sede industriale o commerciale […] è subordinata all’accertamento della loro conformità alle norme vigenti nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati. L’impresa dovrà pertanto essere fornita della dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, […] ed essere sempre in grado di consentire all’autorità sanitaria di identificare il fornitore o il produttore dell’oggetto impiegato.”

Vediamo, ad esempio, quale documentazione può rientrare nella DdS predisposta da un produttore di MOCA:

  • DdC ricevute dai fornitori di materie prime o semilavorati,
  • documentazione tecnica sulle prove condotte: calcoli teorici, prove di composizione, test di migrazione, ecc. con i dettagli delle condizioni di prova e i rapporti superficie/volume a supporto di indicazioni o restrizioni d’uso,
  • schede tecniche,
  • altra documentazione utile.

Sei un operatore economico e hai bisogno di assistenza? Siamo a disposizione per informazioni e pareri tecnici. Contattaci 🙂

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