Denominazione dell’alimento: perché è obbligatoria in etichetta

La denominazione dell’alimento è una delle informazioni obbligatorie previste dal Regolamento UE 1169/2011 sull’etichettatura alimentare. Si tratta del primo elemento fondamentale che permette al consumatore di riconoscere, comprendere e scegliere consapevolmente ciò che sta acquistando.

Denominazione alimento etichetta obbligatoria - haccpeasy.it

La denominazione dell’alimento è una delle informazioni obbligatorie previste dal Regolamento UE 1169/2011 sull’etichettatura alimentare. Si tratta del primo elemento fondamentale che permette al consumatore di riconoscere, comprendere e scegliere consapevolmente ciò che sta acquistando. In questo articolo esploreremo in dettaglio cosa si intende per denominazione dell’alimento, perché è così importante e come deve essere correttamente indicata secondo la normativa vigente.

Cos’è la denominazione dell’alimento?

La denominazione dell’alimento è il nome legale che identifica un prodotto alimentare, descrivendone in modo preciso la natura. Non si tratta semplicemente del nome commerciale scelto dal produttore (come accade con il brand), ma di una definizione specifica, regolamentata, che consente di riconoscere la categoria e le caratteristiche essenziali dell’alimento.

Esempi pratici di denominazione:

  • Latte UHT parzialmente scremato: non basta scrivere solo “latte”.
  • Pasta di semola di grano duro: va specificato il tipo di farina e la forma di pastificazione.
  • Cioccolato al latte: deve rispondere ai requisiti minimi di contenuto di cacao e latte, secondo quanto stabilito dalla legge.

Dove si trova la definizione normativa?

Il riferimento principale è l’articolo 17 del Regolamento UE 1169/2011, che distingue tre casi:

  1. Denominazione prescritta dalla normativa UE o nazionale – Se esiste una definizione legale, questa deve essere utilizzata (es. “burro”, “marmellata”, “mozzarella di bufala campana” DOP).
  2. Denominazione usuale – In assenza di un nome legale, si usa il nome comunemente accettato nel paese in cui l’alimento è venduto (es. “cracker”).
  3. Descrizione dell’alimento – Se mancano le prime due opzioni, l’alimento deve essere descritto in modo chiaro per non trarre in inganno il consumatore, precisando ingredienti o caratteristiche (es. “bevanda a base di soia con aggiunta di calcio”).

Perché la denominazione è importante?

Indicare correttamente la denominazione ha una tripla funzione:

  • Informativa: aiuta il consumatore a identificare cosa sta acquistando.
  • Legale: protegge da pratiche ingannevoli o fraudolente.
  • Tecnica: consente l’uniformità e la tracciabilità nei controlli alimentari.

Una denominazione errata, incompleta o fuorviante può comportare sanzioni amministrative, ritiri dal mercato e danni d’immagine per l’operatore del settore alimentare.

Dove e come va riportata sull’etichetta?

La denominazione dell’alimento deve essere ben visibile, facilmente leggibile e indelebile, e non deve essere oscurata da immagini, marchi o elementi grafici.

Deve essere posizionata sulla parte principale dell’imballaggio, e deve precedere l’indicazione degli ingredienti e di eventuali denominazioni fantasiose. Se presenti, indicazioni aggiuntive obbligatorie devono essere inserite accanto alla denominazione. Ad esempio:

  • Per i prodotti congelati: “prodotto congelato”.
  • Per gli alimenti trattati con radiazioni ionizzanti: “irradiato”.
  • Per le carni ricomposte: “carne ricomposta” (Reg. UE 1169/11, allegato VI parte A punto 7).

Differenza tra denominazione e nome commerciale

È importante distinguere la denominazione dell’alimento dal nome commerciale o marchio di fantasia. Ad esempio:

  • Nome commerciale: “Frescolatte”
  • Denominazione legale: “Latte UHT intero”

Il nome di fantasia può essere usato a fini di marketing, ma non può mai sostituire la denominazione obbligatoria, né confondere il consumatore sulla natura del prodotto.

Denominazioni protette e DOP/IGP

Un altro aspetto rilevante è la presenza di denominazioni protette, come quelle DOP, IGP, STG. In questi casi, l’utilizzo del nome è regolamentato da disciplinari specifici e può essere indicato solo se il prodotto rispetta determinati requisiti produttivi e geografici.

Ad esempio, un formaggio può essere chiamato “Parmigiano Reggiano” solo se prodotto nelle aree specificate e secondo le regole del disciplinare DOP.

Casi particolari: denominazioni e allergeni

In alcuni casi, la denominazione dell’alimento deve includere informazioni sugli allergeni, se questi sono contenuti in modo naturale e non evidenti dal nome. Per esempio:

  • “Biscotti con farina di mandorle” → l’allergene mandorle deve essere evidenziato anche graficamente.
  • “Latte fermentato” → contiene latte, quindi va evidenziato come allergene.

Errori comuni da evitare

  • Utilizzare denominazioni di fantasia al posto di quella obbligatoria.
  • Omettere precisazioni obbligatorie (es. tipo di trattamento, stato fisico).
  • Confondere denominazione e descrizione promozionale (es. “fresco”, “artigianale”, “fatto in casa” – termini non regolamentati, spesso fuorvianti).
  • Riportare la denominazione in caratteri troppo piccoli o poco leggibili.

Conclusione

La denominazione dell’alimento è molto più di un’etichetta: è una garanzia di trasparenza, legalità e sicurezza alimentare. Per i produttori è fondamentale conoscerne le regole, per evitare errori sanzionabili e tutelare la fiducia del consumatore.

Se operi nel settore alimentare e vuoi essere certo che le tue etichette siano conformi al Regolamento 1169/2011, verifica sempre la corretta indicazione della denominazione e affidati a strumenti professionali per la redazione delle informazioni obbligatorie.

Se hai bisogno di informazioni o di un preventivo puoi contattarci con la chat che trovi in basso a destra.

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