Indicazione degli allergeni: cosa prevede il Reg. UE 1169/11

L’etichettatura degli allergeni rappresenta uno degli aspetti più importanti del Regolamento (UE) n. 1169/2011, che disciplina la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Obiettivo del legislatore europeo è garantire la tutela della salute pubblica, fornendo indicazioni chiare e accessibili ai consumatori, in particolare a quelli che soffrono di allergie o intolleranze alimentari.

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Indicazione degli allergeni: cosa prevede il Reg. UE 1169/11?

Indicazione degli allergeni: cosa prevede il Reg. UE 1169/11?

L’etichettatura degli allergeni rappresenta uno degli aspetti più importanti del Regolamento (UE) n. 1169/2011, che disciplina la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Obiettivo del legislatore europeo è garantire la tutela della salute pubblica, fornendo indicazioni chiare e accessibili ai consumatori, in particolare a quelli che soffrono di allergie o intolleranze alimentari.

Vediamo nel dettaglio cosa si intende per allergeni, quali devono essere dichiarati, e come riportarli correttamente, sia sui prodotti preimballati che sugli alimenti sfusi, come quelli venduti nei ristoranti, bar e mense.

Cosa sono gli allergeni alimentari

Gli allergeni alimentari sono sostanze che, anche se presenti in quantità minime, possono provocare reazioni avverse nel sistema immunitario di soggetti predisposti. Queste reazioni possono andare da lievi manifestazioni cutanee fino a gravi complicazioni respiratorie e shock anafilattico.

Il Regolamento UE 1169/11 stabilisce un elenco di 14 sostanze o prodotti che devono essere obbligatoriamente segnalati perché riconosciuti come principali responsabili di reazioni allergiche:

  1. Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut)
  2. Crostacei e prodotti a base di crostacei
  3. Uova e prodotti a base di uova
  4. Pesce e prodotti a base di pesce
  5. Arachidi e prodotti a base di arachidi
  6. Soia e prodotti a base di soia
  7. Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)
  8. Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, anacardi, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia)
  9. Sedano e prodotti a base di sedano
  10. Senape e prodotti a base di senape
  11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
  12. Anidride solforosa e solfiti (in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l)
  13. Lupini e prodotti a base di lupini
  14. Molluschi e prodotti a base di molluschi

Indicazione degli allergeni nei prodotti confezionati

Per quanto riguarda gli alimenti preimballati (o confezionati), il Regolamento UE 1169/11 stabilisce che la presenza di uno o più allergeni debba essere evidenziata all’interno dell’elenco degli ingredienti.

Indicazione degli allergeni: cosa prevede il Reg. UE 1169/11?

  • Gli allergeni devono essere chiaramente evidenziati rispetto agli altri ingredienti. Questo può essere fatto, ad esempio, utilizzando un carattere diverso (grassetto, maiuscolo, colore diverso, sottolineatura).
  • Devono essere indicati con il loro nome specifico, per evitare ambiguità. Ad esempio, non basta scrivere “proteine del latte”, ma è necessario indicare “latte”.
  • Se un prodotto contiene un ingrediente composto (es. cioccolato al latte), l’allergene deve essere riportato anche lì, in modo leggibile.

Esempio corretto:
Ingredienti: zucchero, farina di grano, uova, latte scremato in polvere, burro (latte), cacao, emulsionante: lecitina di soia.

E se non c’è un elenco degli ingredienti?

Se un alimento non prevede un elenco degli ingredienti (ad esempio se stiamo parlando di un mono-ingrediente), gli allergeni devono comunque essere indicati chiaramente sulla confezione con la dicitura “contiene: [nome dell’allergene]”.

Indicazione degli allergeni negli alimenti sfusi

La normativa europea non si limita ai prodotti confezionati. Anche per gli alimenti sfusi destinati alla vendita diretta – ad esempio in bar, ristoranti, pasticcerie, gastronomie e mense – è obbligatorio fornire al consumatore informazioni sulla presenza di allergeni.

Cosa si intende per alimenti sfusi?

Per alimenti sfusi si intendono:

  • Prodotti non confezionati al momento della vendita
  • Prodotti confezionati su richiesta del consumatore
  • Prodotti preimballati nei luoghi di vendita, per la vendita diretta (ad esempio, nei banchi a libero servizio dei supermercati)

Come devono essere indicati gli allergeni nei prodotti sfusi?

In questo caso, il Regolamento europeo lascia ai singoli Stati membri la possibilità di stabilire le modalità pratiche di comunicazione, purché le informazioni siano facilmente accessibili, chiare e comprensibili.

In Italia, secondo il Decreto Legislativo 231/2017, le informazioni sugli allergeni possono essere fornite:

  • Per iscritto, mediante cartelli, menù, registri o altri supporti fisici presenti nei locali.
  • Verbalmente, purché sia chiaramente indicato che le informazioni sono disponibili su richiesta del consumatore. In questo caso, il personale deve essere adeguatamente formato.

Quali sono le best practice?

  • Inserire gli allergeni direttamente nei menù o nei cartellini degli alimenti esposti.
  • Avere un registro degli allergeni aggiornato a disposizione del personale e dei clienti.
  • Utilizzare icone o simboli grafici per facilitarne la comprensione.
  • Assicurarsi che il personale addetto sia formato e aggiornato sulle ricette e sulle possibili contaminazioni crociate.

Contaminazione crociata: va indicata?

Sebbene il Regolamento non imponga l’indicazione obbligatoria del rischio di contaminazione crociata, è buona prassi segnalare la possibile presenza involontaria di allergeni, utilizzando formule come:

  • “Può contenere tracce di…”
  • “Prodotto in uno stabilimento che utilizza…”

Questo tipo di indicazione è particolarmente importante in ambienti dove si lavorano alimenti diversi e il rischio di contaminazione non è del tutto eliminabile. L’uso indiscriminato di queste indicazioni, a prescindere da una valutazione del rischio accurata, può essere eccessivo e poco utile.

Conclusioni

Riassumendo… Indicazione degli allergeni: cosa prevede il Reg. UE 1169/11?

L’indicazione degli allergeni è un obbligo normativo, ma soprattutto un dovere etico verso i consumatori. Il Regolamento UE 1169/11 stabilisce regole chiare per garantire la sicurezza alimentare delle persone allergiche o intolleranti.

Che si tratti di prodotti confezionati o sfusi, è essenziale che le informazioni siano:

  • Chiare
  • Accessibili
  • Accurate
  • Aggiornate

Investire nella corretta gestione degli allergeni non solo aiuta a rispettare la legge, ma aumenta la fiducia dei clienti, riduce i rischi e contribuisce a una cultura della trasparenza e della responsabilità nel settore alimentare.

Se hai bisogno di assistenza contattaci con una mail all’indirizzo info@haccpeasy.it, oppure con la chat in basso a destra.

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