L’etichettatura alimentare non è solo un obbligo normativo, ma uno strumento fondamentale per garantire la trasparenza e tutelare il diritto all’informazione del consumatore. Tra le informazioni obbligatorie stabilite dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 (relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori), un punto di crescente interesse è l’indicazione del Paese d’origine o luogo di provenienza degli alimenti e, in certi casi, del loro ingrediente primario.
Obbligo di indicazione di origine o provenienza
L’etichettatura alimentare non è solo un obbligo normativo, ma uno strumento fondamentale per garantire la trasparenza e tutelare il diritto all’informazione del consumatore. Tra le informazioni obbligatorie stabilite dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 (relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori), un punto di crescente interesse è l’indicazione del Paese d’origine o luogo di provenienza degli alimenti e, in certi casi, del loro ingrediente primario.
L’obiettivo è duplice: permettere al consumatore una scelta consapevole e, soprattutto, prevenire pratiche commerciali ingannevoli che potrebbero trarre in errore sull’effettiva origine del prodotto.
L’obbligo di indicazione: articolo 26 del Reg. UE 1169/2011
L’articolo chiave che disciplina l’indicazione dell’origine è l’articolo 26 del Reg. UE 1169/2011, intitolato “Paese d’origine o luogo di provenienza”.
In linea generale, l’indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza non è sempre obbligatoria per tutti gli alimenti, ma lo diventa in due circostanze specifiche, oltre ai casi previsti da specifiche norme verticali (es. miele, olio d’oliva, carni):
- Quando l’omissione può trarre in inganno: l’indicazione è obbligatoria se la sua omissione potrebbe indurre in errore il consumatore sull’effettivo Paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento (come simboli, denominazioni o raffigurazioni) suggeriscono un’origine diversa da quella reale.
- Per categorie specifiche di alimenti: l’obbligo è esteso a determinate categorie di alimenti in virtù di norme specifiche dell’Unione Europea. I casi più noti riguardano le carni fresche, refrigerate o congelate delle specie suina, ovina, caprina e di volatili.
L’ingrediente primario: un requisito cruciale
Il requisito più complesso e che ha introdotto cambiamenti significativi per gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) è quello relativo all’ingrediente primario, disciplinato dal paragrafo 3 dell’articolo 26 e dettagliato dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2018/775.
Quando è obbligatoria l’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario?
L’obbligo scatta quando si verificano due condizioni contemporaneamente per un alimento composto da più ingredienti:
- È indicata l’origine dell’alimento finale: l’Operatore del Settore Alimentare indica (volontariamente o obbligatoriamente) in etichetta il Paese d’origine o il luogo di provenienza dell’alimento (es. “Prodotto in Italia”, bandiera italiana, o richiami figurativi all’Italia).
- L’origine indicata è DIVERSA da quella dell’ingrediente primario: l’ingrediente primario proviene da un Paese o luogo differente da quello indicato per l’alimento finale.
L’ingrediente primario è definito come l’ingrediente che costituisce più del 50% di un alimento, oppure quello che è abitualmente associato alla sua denominazione dal consumatore e per il quale è generalmente richiesta un’indicazione quantitativa (QUID).
Come va indicata l’origine diversa?
Quando l’origine dell’ingrediente primario è diversa da quella dell’alimento, l’OSA deve fornire l’indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza di tale ingrediente primario. Le possibilità di indicazione sono stabilite dal Regolamento 2018/775 e includono:
| OPZIONE | ESEMPIO |
| Indicazione del Paese specifico o area geografica | “Origine del latte: Francia” |
| Indicazione a livello geografico più ampio: | “Origine del grano: UE e Paesi extra UE” oppure “Origine dell’ingrediente primario: Diversa dall’Italia“ |
L’indicazione deve essere riportata nello stesso campo visivo dell’origine dell’alimento e con caratteri di una dimensione minima.
Riferimenti normativi essenziali
Per gli operatori che si occupano di etichettatura alimentare, conoscere i riferimenti normativi è fondamentale:
- Regolamento (UE) n. 1169/2011: la normativa quadro che stabilisce i requisiti generali e obbligatori per le informazioni fornite ai consumatori.
- Articolo 9, paragrafo 1, lettera i): inserisce il paese d’origine o luogo di provenienza nell’elenco delle indicazioni obbligatorie, ove previsto dall’articolo 26.
- Articolo 26, paragrafo 2: regola i casi in cui l’indicazione è obbligatoria per evitare di indurre in errore il consumatore.
- Articolo 26, paragrafo 3: definisce l’obbligo di indicare l’origine dell’ingrediente primario quando questa è diversa da quella dell’alimento.
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2018/775: stabilisce le modalità di applicazione del Reg. 1169/2011 per quanto riguarda l’indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario. È entrato in vigore il 1° aprile 2020.
- Comunicazione della Commissione (2020/C 32/01): fornisce orientamenti sull’applicazione delle disposizioni relative all’ingrediente primario, chiarendo dubbi interpretativi.
- Regolamenti verticali specifici: norme che stabiliscono obblighi di origine per specifici prodotti (es. Reg. (UE) n. 1337/2013 per le carni fresche, refrigerate o congelate).
In sintesi, la corretta gestione del Paese d’origine in etichetta richiede un’attenta valutazione non solo dell’origine del prodotto finito, ma anche della provenienza del suo ingrediente primario, garantendo sempre la massima chiarezza e non ingannevolezza per il consumatore finale. Adeguarsi a questi standard è cruciale per la conformità HACCP e per operare con successo nel mercato europeo.
Se sei un operatore del settore e hai bisogno di assistenza nell’applicazione del Regolamento sull’etichettatura, contattaci direttamente in chat (in basso a destra), oppure scrivendo a info@haccpeasy.it.
Classe 1980, tecnologa alimentare, consulente e formatrice per operatori del settore. Nel 2005 ha conseguito la laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano. È autrice di articoli, manuali tecnici e realizza corsi di formazione per operatori del settore alimentare.

