L’OSA ha l’obbligo normativo (sia per norme unionali che nazionali) di informare il consumatore in merito agli alimenti venduti e/o somministrati. La norma vigente disciplina sia i prodotti confezionati, sia i prodotti sfusi (dove per “confezionati” e “sfusi” si intende il significato comune, ma la norma utilizza terminologie differenti che descriviamo nell’articolo).
Le informazioni al consumatore sugli alimenti
Le informazioni al consumatore sugli alimenti: cosa deve fare l’OSA
Il Reg. UE 1169/11 disciplina la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, sia che si tratti di prodotti preimballati, sia che si tratti di prodotti destinati alla vendita diretta. La norma richiede che l’OSA informi il cliente e definisce quali sono le informazioni obbligatorie.
In particolare, abbiamo già spiegato quali sono le informazioni obbligatorie per i prodotti alimentari in un altro articolo del blog a cui rimandiamo, ma facciamo ora un piccolo ripasso.
Nella predisposizione della documentazione dell’autocontrollo, l’OSA descrive in una specifica procedura come intende gestire l’importante aspetto dell’informazione al consumatore, calandosi nella propria specifica realtà operativa e perseguendo l’obiettivo fondamentale dell’HACCP, la prevenzione.
Vediamo di seguito cosa fare nel caso dei prodotti preimballati (“confezionati” nel senso comune del termine) e dei prodotti “preimballati per la vendita diretta” (o sfusi nel senso comune del termine).
Obblighi per i prodotti preimballati
I prodotti preimballati sono le unità di vendita destinate a essere presentate come tali al consumatore e alla collettività.
Molto semplicemente possiamo definire i prodotti preimballati come confezionati, avvolti in un imballo che protegge l’alimento in modo che il contenuto della confezione non possa essere alterato senza prima aprirlo.
Le informazioni obbligatorie sono in tal caso quelle previste dall’art. 9 del Reg. UE 1169/11:
- denominazione di vendita, elenco ingredienti, allergeni
- la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti, la quantità netta dell’alimento, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza
- condizioni di conservazione e modalità d’uso
- nome, ragione sociale, indirizzo dell’OSA
- paese d’origine, luogo di provenienza, quando previsto
- le istruzioni d’uso
- il titolo alcolometrico effettivo se il contenuto alcolico è superiore all’1,2% in volume
- la dichiarazione nutrizionale (tranne nel caso in cui non sia prevista)
Obblighi per i prodotti preimballati per la vendita diretta
La norma distingue i “preimballati” dai “preimballati per la vendita diretta” Scopriamo come e perché.
Abbiamo visto cosa si intende per “preimballato”, chiariamo adesso cosa intende il legislatore con i termini “preimballato per la vendita diretta”.
Hai presente i prodotti confezionati nei supermercati direttamente dal personale interno e messi nei banchi refrigerati?
È il caso, ad esempio, dei salumi affettati direttamente nel punto vendita, imballati e messi in vendita nei banchi a libero servizio.
Ecco cosa si intende per “preimballato” per la vendita diretta.
Le indicazioni obbligatorie in questo caso sono differenti da quelle previste al punto precedente.
Il Reg. UE 1169/11 prevede, infatti, che nel caso della vendita diretta le informazioni obbligatorie sono quelle riportate all’art. 44:
molto sinteticamente, l’informazione obbligatoria è quella relativa ai 14 allergeni, di cui abbiamo parlato in un altro articolo.
Per maggiore chiarezza e completezza, rimandiamo anche alla norma nazionale di riferimento, il decreto legislativo 231/2017, che all’art. 19 definisce la vendita di prodotti non preimballati.
Brevemente, la nostra norma nazionale prevede che i “prodotti sfusi” siano riconducibili a:
- prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio (prodotti definibili “sfusi” in senso comune);
- prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore (prodotti che vengono esposti sfusi ma vengono imballati quando il consumatore li acquista al banco);
- prodotti preimballati ai fini della vendita diretta (l’esempio che abbiamo riportato prima dei salumi. In tal caso il consumatore può direttamente acquistare al libero servizio senza chiedere il frazionamento da un prodotto di più grande pezzatura, come invece avviene al banco);
L’OSA deve conoscere la normativa di riferimento per garantire ai propri clienti un’informazione completa, corretta, trasparente, nonché conforme alle disposizioni di legge.
Classe 1980, tecnologa alimentare, consulente e formatrice per operatori del settore. Nel 2005 ha conseguito la laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano. È autrice di articoli, manuali tecnici e realizza corsi di formazione per operatori del settore alimentare.