Quali sono i sottoprodotti di origine animale SOA?

I sottoprodotti di origine animale possono essere causa di problematiche importanti sulla salute pubblica e animale. Per questo motivo, nei luoghi di produzione di SOA come ad esempio macellerie e pescherie, è fondamentale il rispetto delle normative vigenti per fare prevenzione.

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Quali sono i sottoprodotti di origine animale SOA

Le crisi che si sono verificate in passato legate all’afta epizootica, alla diffusione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (come la BSE) e alla presenza di diossina nei mangimi hanno evidenziato le conseguenze dell’uso improprio dei sottoprodotti di origine animale.

Cosa si intente per “SOA”?

La’rt. 3 del Reg. CE 1069/09 riporta la definizione di sottoprodotti di origine animale:

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1) «sottoprodotti di origine animale», corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;

Il Reg. 1069/09 e il relativo regolamento attuativo in vigore dal marzo 2011 (Reg. UE 142/2011) stabiliscono le regole per la gestione dei sottoprodotti di origine animale e i loro derivati, al fine di ridurre il più possibile i rischi per la salute pubblica e animale.

È possibile distinguere i SOA in tre categorie:

  • SOA di categoria 1 (art. 8 del Reg. CE 1069/11): appartengono a questa categoria, ad esempio, gli animali abbattuti nell’ambito di misure di eradicazione delle TSE, encefalopatie spongiformi trasmissibili
  • SOA di categoria 2 (art. 9 del Reg. CE 1069/11): rientrano, ad esempio, stallatico, animali morti per cause diverse dalla macellazione, prodotti di origine animale dichiarati non idonei al consumo umano a causa della presenza di corpi estranei, ecc.
  • SOA di categoria 3 (art. 10 del Reg. CE 1069/11): comprendono gli scarti di lavorazione nel settore alimentare e proprio su questi ci soffermiamo ora.

Quali sono gli obblighi dell’OSA nella gestione dei SOA di categoria 3

L’art. 14 del Reg. CE 1069/09 descrive le modalità di uso e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale di categoria 3. Vediamo insieme qual è il destino di questi rifiuti secondo la normativa vigente.

I rifiuti di categoria 3 sono:

  • smaltiti come rifiuti mediante incenerimento
  • recuperati o smaltiti mediante coincenerimento con o senza trasformazione preliminare, qualora i materiali di categoria 3 siano rifiuti;
  • smaltiti in una discarica autorizzata, dopo la trasformazione;
  • trasformati, eccetto se si tratta di materiali di categoria 3 che hanno subito un processo di decomposizione o deterioramento tale da presentare rischi inaccettabili per la salute pubblica o degli animali.

Come deve comportarsi il titolare di una macelleria o di una pescheria? Gli scarti delle cucine dei ristoranti rientrano tra le esclusioni all’applicazione del regolamento (art. 2 c.2 lettera g), pertanto non riguarda le attività di ristorazione commerciale e collettiva.

La gestione dei rifiuti rientra tra i prerequisiti (o PRP) del metodo HACCP, la cui finalità è la proprio la prevenzione delle problematiche di natura igienico-sanitaria.

Nella predisposizione delle procedure di autocontrollo l’OSA descrive da un punto di vista pratico come gestisce questi particolari rifiuti.

Nelle macellerie e nelle pescherie che trattano SOA di categoria 3:

  • i rifiuti devono essere raccolti in apposito contenitore con coperchio, contrassegnato con banda di colore verde e stoccato in condizioni di refrigerazione,
  • i contenitori per la raccolta di SOA di categoria 3 sono facilmente lavabili e disinfettabili, utilizzati esclusivamente per quello scopo e chiaramente identificati,
  • lo smaltimento avviene a cura di ditte specializzate e autorizzate e deve essere presente un registro delle partite. Se viene sottoscritto un contratto con una ditta che recupera e trasporta i SOA, gli obblighi di registrazione e detenzione del registro possono essere assolti dal destinatario dei SOA stessi.

Se hai bisogno di assistenza nella predisposizione della procedura in ambito di autocontrollo o hai bisogno di una consulenza, contattaci senza esitazione.

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    2 Commenti. Nuovo commento

    • Ciao! non mi è tanto chiara una cosa: il registro dei soa, a livello di dettaglianti, non è obbligatorio nel caso in cui ci sia un contratto con la ditta destinataria e questa abbia dichiarato per iscritto che si occupa del registro delle partite? questa dichiarazione si trova nel contratto?
      A livello di stabilimento riconosciuto, invece, è sempre obbligatorio il registro?
      grazie mille!

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      • Roberta De Noia
        9 Gennaio 2023 18:02

        Ciao Alessandra e grazie per il tuo commento.
        Il registro dei SOA è un obbligo ai sensi del Reg. CE 1069/2009 (art. 22) per tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento stesso.
        Tuttavia ci sono delle particolarità. Situazioni, ad esempio, in cui è possibile far assolvere questo obbligo al destinatario dei SOA.
        È il caso, ad esempio, di negozi al dettaglio che hanno stipulato un contratto di fornitura esclusiva con il destinatario (trasformazione o magazzinaggio), per tipologia di categoria dei materiali prodotti.
        Ciò è ammissibile a condizione che:
        i SOA provengano da negozi per la vendita al minuto,
        il contratto sia in forma scritta,
        il destinatario detenga il registro,
        il destinatario abbia dichiarato in forma scritta di assumersi l’obbligo, per conto dello speditore, di fornire alle autorità competenti l’estratto cronologico del registro.
        Mi risulta che questa dichiarazione possa essere contenuta nel contratto, oppure possa essere anche predisposta a parte.

        L’art. 22 del Reg. CE 1069/09 prevede il registro delle partite e i relativi documenti commerciali o certificati sanitari per chi spedisce, trasporta e riceve SOA. Alle realtà che non rientrano nei casi particolari previsti dalla normativa si applica quanto previsto dall’art. 22.

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